ALLEGATO "A" al n. 25.258/7.907 di repertorio

STATUTO

Art. 1. - E' costituita l'Associazione "Nuova Frontiera", che è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del codice civile, nonchè dal presente Statuto.

Art. 2. - L'Associazione Nuova Frontiera persegue i seguenti scopi:
• diffondere e promuovere la cultura manageriale ed imprenditoriale in Italia e nel Mondo;
• ampliare la conoscenza della cultura manageriale ed imprenditoriale in genere, attraverso contatti fra persone, imprese, enti, associazioni, università, fondazioni ed istituzioni;
• costruire solidi rapporti di network tra i soci;
• proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali manageriali ed imprenditoriali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana, civile ed economica, nell'assunto che l'educazione e la formazione permanente alla cultura manageriale e d'impresa sia fulcro della società;
• porsi come punto di riferimento per quanti si riconoscano nei suoi scopi di diffusione, promozione e sviluppo della cultura manageriale e d'impresa.

Art. 3. - L'associazione "Nuova Frontiera" per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
• attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, lezioni, il tutto per la diffusione, la promozione e lo sviluppo della cultura manageriale ed imprenditoriale;
• attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per tutti i soci, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca in coordinamento con altri enti;
• attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonchè degli studi e delle ricerche compiute;
• attività di incontro tematico tra soci nell'indirizzo del raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 4. - L'associazione "Nuova Frontiera" è aperta a tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
• soci ordinari: persone fisiche che si impegnano a versare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
• soci onorari: persone che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione ed allo sviluppo dell'associazione. I soci onorari non possono assurgere a cariche sociali e sono esonerati dal versamento di quote annuali.
Le quote od il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggette a rivalutazione.

Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, controfirmata da almeno un socio, dal Consiglio direttivo. Il Consiglio, nell'esame delle domande di ammissione, terrà debitamente conto dell'età dei soci, al fine di favorire l'ingresso dei giovani, considerati il futuro dell'associazione. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri.

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi od al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.
Il regolamento interno dell'Associazione è proposto dal Consiglio Direttivo e deliberato dall'Assemblea Ordinaria, con delibera a maggioranza, valida alla presenza di almeno la metà dei soci in ogni convocazione.
I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento, entro trenta giorni, al Collegio dei probiviri.

Art. 7. - Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, purchè iscritti nel libro soci da almeno sei (6) mesi.

Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
• beni, immobili e mobili;
• contributi;
• donazioni e lasciti;
• rimborsi;
• attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
• ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e deliberate dall'Assemblea, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni ed i lasciti, sono accettati dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. - L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
I bilanci preventivo e consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Essi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

Art. 10. - Gli organi dell'Associazione sono:
• l'Assemblea dei soci;
• il Consiglio direttivo;
• il Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario Delegato;
• il Collegio dei revisori;
• il Collegio dei probiviri;

Art. 11. - L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Ad esclusione dei componenti gli organi direttivi, ogni socio può rappresentarne solo un altro attraverso regolare delega scritta.
L'assemblea straordinaria delibera in prima, come nelle successive convocazioni, con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei soci e col voto favorevole della maggioranza degli stessi. Ad esclusione dei componenti gli organi direttivi, ogni socio può rappresentarne solo un altro attraverso regolare delega scritta.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea e con comunicazione ai soci a mezzo e-mail con comprovata ricezione di lettura. Nel caso in cui per un socio vi siano problemi di ricezione informatica in via straordinaria sono validi i mezzi ordinari (fax oppure raccomandata a mezzo ricevuta di ritorno).
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed a mezzo comunicazione ai soci del verbale a mezzo e-mail con comprovata ricezione di lettura. Nel caso in cui per un socio vi siano problemi di ricezione informatica, in via straordinaria sono validi i mezzi ordinari (fax oppure raccomandata a mezzo ricevuta di ritorno).

Art. 12. - L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
• elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori ed il Collegio dei probiviri;
• approva i bilanci preventivo e consuntivo;
• approva il regolamento interno;
• delibera su proposta del Consiglio Direttivo l'importo della quota sociale annua.
L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.
All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13. - Il consiglio direttivo è composto da 5 (cinque) membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 (tre) anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
Ogni socio può effettuare al massimo due mandati, consecutivi o disgiunti, nel Consiglio Direttivo dell'associazione.
Terminati i mandati non può ricoprire più alcuna carica sociale, ad esclusione di quella di semplice socio.

Art. 14. - Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce in media una volta ogni due mesi ed è convocato:
• dal presidente;
• da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
• su richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
• eleggere al suo interno il presidente, il vice presidente, il tesoriere ed il segretario delegato;
• predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
• formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
• elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
• elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
• stabilire gli importi delle quote annuali dei soci da proporre all'Assemblea;
• delineare le linee di indirizzo dell'Associazione in un piano strategico;
• deliberare l'eventuale assunzione di personale.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione e da inviare ai soci a mezzo e-mail con comprovata ricevuta di ricezione.

Art. 15. - Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 16. - Il Collegio dei revisori è nominato solo nel caso in cui sia richiesto per motivi legislativi.

Art. 17. - Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni.
Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione dei soci. Non possono diventare membri del Collegio dei probiviri coloro che hanno già ricoperto altre cariche sociali. I membri del Collegio dei probiviri possono effettuare al massimo due mandati anche non consecutivi, e dopo gli stessi non possono assurgere ad altre cariche sociali, ad esclusione di quella di semplici soci.

Art. 18. - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 19. - Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie, regolarmente documentate, previa autorizzazione del Consiglio direttivo.

Art. 20. - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.

FIRMATO: Daniele Manera (sigillo).